Se il pezzo che segue dovesse piacerti, per favore spargi la voce.
Quello che segue è un tipico contratto di “collaborazione” tra la Spizzi ed una qualche società di gestione del risparmio.
Questi contratti vengono firmati a cose fatte: la Spizzi ha già trasferito i capitali alla società ed un accordo è già stato firmato sulle commissioni da procacciatore. La Spizzi, come tante fiduciarie, non si accontenta delle sole commissioni da procacciatore. Soprattutto quando il gestore è incapace.
La Spizzi vuole una stecca: dei soldi in più.
La legge dice: non è possibile.
Le fiduciarie rispondono: certamente.
Poi si incontrano con il gestore e firmano un contratto del genere. Cosa chiede il contratto? Nulla. Il contratto non chiede niente. La Spizzi promette, che, dovesse averne voglia ed occasione, se proprio gli gira farà promozione. Ma non deve sentirsi obbligata: cioé faccia pure lei. Se la Spizzi non fa niente, va bene lo stesso.
Questo contratto sancisce il pagamento di migliaia di euro per non fare assolutamente niente.
È tutto perfettamente legale.
PREMESSO CHE
- La societa’ esercita tra le altre attività di consulenza in materia di strumenti finanziari anche con clientela istituzionale;
- nell’ambito di un progettato ampliamento della propria clientela mediante il potenziamento dei rapporti commerciali, la societa’ intende avvalersi di un soggetto che, grazie alle conoscenze professionali maturate ed ai propri contatti, sia idoneo allo svolgimento – nell’interesse della Società – di un’attività di mera segnalazione della denominazione e dei pregi della societa’ nei confronti di clientela istituzionale potenzialmente interessata ad avvalersi dei prodotti e servizi offerti dalla Società;
- per la realizzazione di detto progetto, la societa’ intende in particolare collaborare con un intermediario che vanti una consolidata esperienza nel settore delle relazioni commerciali;
- La societa’ e Spizzi SA pongono come espressa condizione della stipulazione della presente scrittura privata che il rapporto ivi disciplinato abbia natura autonoma e non preveda vincoli di risultato a carico di SPIZZI SA.
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SOPRA INDICATE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto e modalità di esecuzione
1.1 La societa’ autorizza SPIZZI SA, che accetta, allo svolgimento delle seguenti attività:
- mera segnalazione – alla clientela istituzionale potenziale e, in generale, ai nominativi a conoscenza di SPIZZI SA in ragione dello svolgimento della propria attività – della denominazione della Società e degli indirizzi di quest’ultima, con facoltà di enunciare genericamente i pregi e le capacità della Società stessa;
- mera elencazione delle tipologie e categorie generali di prodotti e/o servizi offerti dalla Società (nel seguito, per brevità, “Prodotti e Servizi”).
1.2 Relativamente ai Prodotti e Servizi, SPIZZI SA:
- non potrà svolgere, a favore o nell’interesse della Società, alcuna attività promozionale (quale, a mero titolo esemplificativo, l’illustrazione dei contenuti e delle caratteristiche specifiche dei Prodotti e Servizi) e/o altra attività prodromica o preliminare alle trattative contrattuali, né prestare alcun tipo di assistenza e/o consulenza finalizzate alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare alla gestione e/o all’esecuzione dei contratti stipulati;
- non potrà mettere a disposizione della potenziale clientela la modulistica della Società,
- non potrà raccogliere proposte contrattuali indirizzate alla Società;
- non avrà né poteri di rappresentanza né poteri negoziali di sorta e, pertanto, anche in virtù di quanto previsto al precedente articolo 1.1, non potrà sollecitare e/o promuovere in alcun modo la conclusione ovvero concludere contratti con la clientela, né assumere obbligazioni o promettere alcunché in nome e per conto della Società.
1.3 La Società non ha alcun obbligo né di perfezionare contratti relativi ai Prodotti e/o Servizi né di eseguire operazioni con la clientela segnalata da SPIZZI SA, e non è tenuta a motivare in alcun modo il proprio rifiuto in tal senso.
Art. 2 Natura giuridica della prestazione
2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’attività di segnalazione di cui alla presente scrittura privata avrà carattere di occasionalità e non prevederà a carico di SPIZZI SA alcun vincolo di risultato.
2.2 L’attività dedotta nella presente scrittura privata sarà svolta da SPIZZI SA in totale autonomia organizzativa ed operativa: SPIZZI SA avrà quindi la più ampia facoltà e libertà di scegliere le modalità ed i tempi di realizzazione della segnalazione, con l’unico vincolo di agire con diligenza professionale e correttezza.
2.3 Fermo quanto precede, le Parti espressamente convengono di valutare periodicamente – in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione – la conformità dell’operato di SPIZZI SA con le disposizioni della presente scrittura privata, nonché con quelle legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. A tal fine, SPIZZI SA si impegna sin d’ora a collaborare attivamente con la societa’ per agevolare tale valutazione.
Art. 3 Compenso e termini di pagamento
3.1 Per l’attività svolta spetterà a SPIZZI SA un compenso annuo lordo in misura fissa pari ad EUR 42’800 (quarantaduemila ottocento).
Et voilà.
Soldi gratis.
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